Targa estera in Italia - Privat Import - Guida per esportazione auto

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Targa estera in Italia - Privat Import

Testo integrato dogli arti. 9.1 e 132 del DLG 304 1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
Art. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
(comma 1 omissis)
I-bis. Salvo quanto previsto dal comma I-ter, è vie/aio, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato ali 'estero.
I-ter. Nell 'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell 'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un 'impresa costituita in un altro Stato membro dell 'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall 'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell 'ipotesi di cui al comma I-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, alfine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Slato che li ha rilasciati ";
(commi 2- 7 omissis)
7-bis, Alla violazione delle disposizioni di cui al comma I-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro7I2 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell 'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell 'articolo 213.
7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma I-ter,primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma I-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo
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DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI (art. 93 CDS)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Principio generale: è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,

circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Deroghe: il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in

leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (UÈ o SEE)

non avente sede in Italia ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da

parte di impresa intestataria straniera (UÈ o SEE) non avente sede in Italia.

1.1 La norma si riferisce alla circolazione e, quindi, si applica a chiunque si trova alla guida di un veicolo immatricolato all'estero (o anche semplicemente in fermata o in sosta

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purché il residente sia presente a bordo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel momento).

1.2 Si può trattare di un veicolo immatricolato in Stato UÈ ovvero Stato Extra-UE. TI

trattamento giuridico è il medesimo.

1.3 La violazione non presuppone che il conducente residente da più di 60 gg abbia la

proprietà o altra forma di disponibilità giuridicamente rilevante del mezzo: la sanzione

si applica indistintamente a chiunque lo detiene a qualsiasi titolo e lo conduce, anche

occasionalmente o a titolo di cortesia (salve le deroghe indicate per veicoli in leasing,

locazione o comodato - v. oltre).

1.4 Si applica certamente anche al proprietario ovvero usufruttuario del veicolo estero

che risiede in Italia da più di 60 gg. che guida il suo veicolo.

1.5 11 presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la

residenza anagrafìca del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica

sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini Europei, in alternativa

alla residenza anagrafìca, si può tenere conto anche della residenza normale (*).

1.6 In occasione del controllo sulla strada, la residenza è riscontrata sulla base documenti di

identità italiani ovvero della patente di guida Italiana che contengono questa

informazione o che consentono, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente

(2). In caso di mancanza di questi documenti, di mancanza dell'indicazione della

residenza sugli stessi, ovvero in tutti i casi in cui, per le incoerenti dichiarazioni della

persona controllata o per altri indizi, sorgano dubbi sull'effettiva residenza in Italia o sul

tempo di permanenza, l'interessato sarà invitato a dichiarare (attraverso il modulo

allegato - ALL. 7) la propria residenza attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva

ovvero, nei casi previsti dalla legge, ad autocertificaria. Se dichiara di non essere

residente in Italia, nella dichiarazione ovvero autocertificazione suddette, dovrà essere

indicata anche tale circostanza con attestazione da parte dell'interessato del luogo di

temporanea dimora o di domicilio in Italia. Sulla base di tale dichiarazione ovvero

autocertificazione potranno essere compiuti gli opportuni accertamenti presso il comune

del luogo di residenza o domicilio indicato dall'interessato con possibile applicazione

successiva oltre che delle sanzioni per dichiarazioni false o mendaci rese o

autocertificate nei confronti del pubblico ufficiale, anche delle sanzioni previste dal

presente articolo.

1.7 Ai fini dell'applicazione di questa norma (diversamente da quella dell'ari 132 CDS)

non importa da quanto tempo il veicolo è presente in Italia quello che conta è solo la

residenza del conducente.


1.8 Non è parimenti rilevante che il veicolo sia stato portato in Italia da altra persona, anche

in regime di circolazione internazionale e che, solo occasionalmente, sia condotto da

residente in Italia.

1.9 Al di fuori delle deroghe indicate (v. oltre) la circolazione è vietata anche se c'è a bordo

un documento che autorizza la conduzione alla persona residente in Italia (es. atto di

comodato dell'intestatario straniero).

(') Nella prassi, quando trattasi di straniero residente in Italia e munito di permesso di soggiorno, la residenza anagrafìca è spesso desunta dalla data di rilascio del permesso di soggiorno. Tuttavia, occorre considerare che tale operazione fornisce, spesso, un dato non esatto. Infatti, Tacquisizione della residenza presuppone il rilascio del permesso di soggiorno e. quindi, l'acquisizione della residen^ anagrafìca, anche per l'iter di verifica del Comune, può essere efTcttuata in termini formali solo in un momento successivo al rilascio del permesso stesso.

(:) La patente di guida non contiene più la residenza dell'interessato. Tuttavia, questa informazione ed il suo successivo ed eventuale aggiornamento per cambio di residenza, sono riportate ncirAnagrafc Nazionale dei Veicoli gestita dalla Motorizzazione Civile che, in caso di dubbio, deve essere consultato.

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1.10 Ai fini dell'applicazione del divieto non è rilevante la presenza di residenza anche in

altro Paese (Uè o extra UÈ). Se la persona è iscritta da più di 60 gg. nei registri

anagrafici italiani, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del

divieto, egli è residente in Italia e solo tale iscrizione rileva ai fini della norma di cui si

parla. La sanzione prevista, in tali casi, trova applicazione anche se circola con veicolo

a lui stesso intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel Paese di

immatricolazione (3).

1.11 Per i cittadini italiani iscritti ali'AIRE, non ricorre il divieto di circolazione perché essi

sono considerati residenti all'estero. Per essi, la normativa vigente consente la

possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere

utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (v. art. 134, e. 1 bis CdS).

1 12 In termini pratici, possono dirsi CERTAMENTE SOTTOPOSTI AL DIVIETO, i seguenti comportamenti:

1.12.1 La guida del proprio veicolo estero da parte di persona che, dai registri anagrafici,

risulti residente in Italia da più di 60 gg (non assume nessuna rilevanza

l'eventuale presenza di altra residenza all'estero: il divieto di circolazione

permane comunque);

1.12.2 La guida del veicolo estero intestato a familiare residente in Italia da parte di

congiunto residente in Italia da più di 60 gg;

1.12.3 La guida del veicolo estero intestato a familiare non residente in Italia da parte

congiunto residente in Italia da più di 60 gg;

1.12.4 La guida del veicolo estero da parte di persona residente in Italia da più dì 60 gg a

cui è stato concesso in comodato o in affidamento di cortesia (salvo che il

conducente non sia dipendente o collaboratore dell'impresa intestataria straniera).

1.12.5 Guida, da parte di residente in Italia da più di 60 gg, di veicolo estero concesso in

locazione senza conducente, leasing o comodato a dipendente o collaboratore da

parte di impresa intestataria straniera che ha sede secondaria o effettiva in Italia.

1,13 Sono esclusi dal divieto i veicoli appartenenti ad persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, CC, EE e AFI Officiai. Tali veicoli, infatti, sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani.

2. CONCORSO CON NORME DOGANALI

2.1 Per i veicoli immatricolati in Stati UÈ non ci sono vincoli doganali. Si applica, perciò, solo

la sanzione prevista da tale norma.

2.2 Per veicoli immatricolati in Stati Extra-UE, invece, valgono anche le norme doganali che

consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di

persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra questa violazione e quelle

doganali.

2.3 Dai punto di vista pratico, occorre considerare che, in caso di concorso, soprattutto per

l'ambito procedurale particolare, le norme doganali, hanno sempre preminenza rispetto a

(3) II fenomeno della doppia residenza, legalo spesso a doppia ciiiadinanza, può essere indice sintomatico di tentativi elusivi, spesso per finalità fiscali, attraverso i quali si cerca di fruire in Italia dei benefici della cittadinanza italiana ed in altro Paese della relativa cittadinanza. Nel nostro ordinamento, tuttavia, la residenza anagrafica è unica ed esclusiva perché collcgata alla dimora abituale e alla dichiarazione resa in tal senso dalla persona all'anagrafc al momento dell'iscrizione. A conferma di ciò. occorre considerare clic se persona iscritta all'anagrafe italiana è cittadino italiano che sia effettivamente dimorante all'estero, occorre provvedere all'iscrizione AIRE (Anagrafc dei cittadini italiani residenti all'estero) o. in difetto, alla cancellazione per irreperibilità (circ. Ministero Interno n. 12 del 26/6/1990). La cancellazione della residenza in Italia è parimcnti prevista per chi, a seguilo di controllo di polizia locale, non risulta più effettivamente dimorante stabilmente in Italia.

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quelle del Codice della Strada e si applicano con le procedure previste per la violazione delle norme contenute nel T.U.L.D. di cui al DPR. 43/73 (combinato disposto dell'art. 216 co 2-2° e artt. 282, 292 e 295 bis T.U.L.D).

2.4 In occasione dell'accertamento dell'illecito, che può essere compiuto solo da ufficiali o

agenti di polizia tributaria o dell'amministrazione delle Dogane, è disposto da quei soggetti

anche il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi dell'art. 13 delia Legge 689/81, con la

sua consegna alla dogana che provvede a dispome il deposito in luogo di custodia idoneo.

In questi casi l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito di cui

all'ari 93, e. 7 bis CDS, non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando

non sono completate le formalità doganali.

2.5 Per evitare la dispersione del mezzo, appare utile avvisare il competente Ufficio

dell'Amministrazione delle dogana che, qualora l'iter presso di loro sì concluda

favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non dovrà essere materialmente

restituito all'avente diritto perché, a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere

sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'ari 93,

c.7bis CDS. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del

veicolo, non è più necessario disporre anche quella amministrativa ai sensi dell'ari. 93, e. 7

bis CDS

3. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

3.1 Chiunque, essendo residente in Italia da più di 60 giorni, circola con un veicolo

immatricolato all'estero che non può guidare secondo le regole sopraindicate, è soggetto a

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848.

Il verbale è redatto indicando chi circola come trasgressore e come obbligato in solido,

salvo che dimostri che il veicolo sia a qualunque titolo nella disponibilità di una persona

diversa.

3.2 II documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso

all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio (4).

3.3 II veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non sia reimmatricolato o,

in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (attivando la procedura di cui

all'art. 99 CDS). Sebbene la norma dell'art. 93 e, 7-bis CDS non qualifichi espressamente

la misura applicata {ordine di fare cessare la circolazione e ricovero in luogo non soggetto

a pubblico passaggio) come sequestro amministrativo, si ritiene che la misura applicata in

attuazione di questa disposizione sia comunque riferibile a quella disciplinata dall'ari. 213

CDS (a cui, peraltro, l'ari 93 CDS fa rinvio per le procedure). Da ciò consegue che, in

caso di abusiva circolazione successiva all'affidamento in custodia, nei confronti del

custode si applicano le sanzioni previste dall'ari 213 CDS.

3.4 Se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a

confìsca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS.

4. PROCEDURA OPERATIVA PRATICA PER CIRCOLAZIONE VIETATA CON

VEICOLO ESTERO (art. 93, comma 7 bis, CDS)

4 I Valutazione preliminare dell'ambito applicativo della norma

4.1,1 se il conducente risiede in Italia da meno di 60 giorni, la circolazione con veicoli esteri è libera ai sensi di questa norma, salvo, tuttavia, valutazione dell'applicabilità

(") La trasmissione alla MCTC è finalizzata a consentire al irasgrcssorc di provvedere alle regolarizzazione della sua posizione (reimmatricolazionc ovvero esportazione definitiva) e deve essere fatta immediatamente anche se il veicolo è sottoposto a fermo per mancato pagamento della sanzione pecuniaria a seguito dell'applicazione della procedura di cui airart. 207 CDS,

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della norma dell'art. 132 CDS se il veicolo risulta stazionare in Italia da più di un anno 4.2 Pagamento in misura ridotta e agevolazione 30%.

4.2.1 II pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'ari 93 e. 7 bis CDS è

sempre ammesso perché la confisca amministrativa, che dovrebbe rappresentare

una misura ostativa ad esso, non consegue direttamente all'accertamento della

violazione per la circolazione abusiva di cui dell'ari. 93 e. 2-bis CDS, ma è

applicata in modo eventuale solo al verificarsi di condizioni successive.

4.2.2 E' altresì ammesso il pagamento in forma scontata del 30% entro i 5 giorni dalla

contestazione o notificazione. Tuttavia, qualora il pagamento in forma scontata sia

avvenuto entro i 5 giorni ma, successivamente, per il verificarsi delle condizioni

richieste dalla norma (mancanza di reimmatricolazione o di esportazione definitiva

all'estero) sia disposta la confisca amministrativa, il pagamento effettuato in forma

scontata non può più considerarsi estintivo dell'illecito né sufficiente e, nel disporre

la confisca, dovrà procedersi anche al recupero della parte di sanzione pecuniaria

non corrisposta. La somma già pagata costituirà pagamento parziale da incamerare

quale anticipo e dovrà essere disposto il pagamento della somma residua con

l'ordinanza ingiunzione conseguente alla confìsca.

5. APPLICAZIONE DELL'ART. 207 CDS

5.1 Trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e contestazione della violazione, è sempre imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'accertatore secondo le disposizioni dell'art. 207 CDS. In pratica, si possono avere diverse situazioni:

5.1.1 II trasgressore non paga subito la sanzione amministrativa né presta cauzione. 11 veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 CDS e fatto trasportare e custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. Occorre considerare che:

a) Sebbene il fermo concorra con il sequestro, è preferibile applicare

esclusivamente la procedura prevista dall'art. 207 CDS, affidando il veicolo

in custodia alla depositeria. L'applicazione della procedura del sequestro,

prevedendo l'affidamento all'interessato, sarebbe meramente virtuale e

determinerebbe l'impossibilità di redigere un verbale di sequestro con un

contenuto coerente con la realtà di fatto. In tal caso, perciò, la procedura del

fermo amministrativo ex art. 207 CDS prevale, momentaneamente, su quella

del sequestro amministrativo che resta congelata fino al pagamento o fino alla

scadenza del termine del fermo previsto dall'art. 207 CDS. Questa

momentanea sospensione dell'applicazione della procedura di sequestro ed il

trascorrere di questo tempo, tuttavia, non determina la sospensione dei

termini della procedura di confisca eventuale per mancata regolarizzazione

che decorrono, come previsto dall'art. 93, e. 7 bis, dal giorno

dell'accertamento della violazione

b) il trasgressore, deve essere autorizzato, sin dal momento dell'accertamento, a

prelevare dal veicolo sequestrato le targhe di immatricolazione per poter

avviare le procedure della nazionalizzazione o di esportazione ex art. 99 CDS

che la norma pone a suo carico. Il ritiro può avvenire anche presso il custode

acquirente o deposito giudiziario se non è stato possibile smontarle

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contestualmente e consegnargliele al momento della contestazione della violazione.

In tali casi, inoltre, la procedura si diversifica a seconda che, scaduto detto termine, sia o meno stata attivata la procedura di regolarizzazione del veicolo estero.

5.1.1.1 Se, al momento del pagamento della sanzione ai sensi delPart. 207 CDS

ovvero trascorsi i 60 gg. dall'accertamento, il veicolo è stato

reimmatricolato, ovvero se sono state attivate le procedure di

esportazione ai sensi dell'art. 99 CDS, il veicolo che si trova presso il

custode acquirente o il deposito autorizzato deve essere recuperato dal

conducente o da altro avente diritto.

a) Se non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla

pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma

5 dell'art. 213 CDS, il veicolo depositato presso il custode

acquirente è alienato a vantaggio del custode acquirente stesso.

b) Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi

alla pubblicazione della comunicazione sopraindicata, può circolare

liberamente. Non c'è necessità, infatti, di disporre il sequestro ai

sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS, perché è stato reìmmatricolato

ovvero è stato autorizzato, per la via più breve e con le modalità

imposte, a raggiungere il confine per fare rientro nel proprio paese di

immatricolazione (v. oltre).

5.1.1.2 Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg, di cui all'ari 207

CDS, il veicolo non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono

state attivate le procedure di esportazione ai sensi dell'ari. 99 CDS, il

veicolo che si trova presso il custode acquirente deve essere recuperato e

preso in custodia dal conducente o da altro avente diritto previo pagamento

delle spese dovute alla depositeria.

a) Se non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla

pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma

5 dell'ari, 213, è alienato a vantaggio del custode acquirente.

b) Se il veicolo è recuperato dalPavente diritto entro 5 giorni successivi

e preso sotto la propria custodia, l'organo di polizia procedente,

prima di riconsegnarlo all'avente diritto, dispone il sequestro ai sensi

dell'art. 93, comma 7 bis CDS e Io affida a persona idonea ai sensi

dell'art. 213 CDS ("), II sequestro resta operativo fino alla

reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero,

in mancanza, per 180 giorni successivi, termine oltre il quale

interviene la confìsca.

5.1.2 il trasgressore paga subito la sanzione al momento dell'accertamento ovvero presta cauzione.

Il veicolo è sottoposto direttamente a sequestro amministrativo ed è affidato in custodia a! conducente ovvero ad altro obbligato in solido reperibile ai sensi dell'art. 213 CDS. Infatti, in tale caso, l'organo accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non

(5) 11 veicolo resta iti slato di sequestro amministrativo, ma viene affidato al conducente o ad altro avente diritto che lo ha ritirato dal custode acquirente o dal deposito autorizzato in cui si trovava.

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soggetto a pubblico passaggio di cui la persona nominata custode ha la disponibilità. Per il sequestro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 CDS

11 sequestro dura al massimo 180 giorni dalla data della violazione. Trascorsi 180 giorni dalla data della violazione, si possono verificare 3 diverse situazioni:

5.1.2.1 il veicolo è stato reimmatricolato in Italia. Con l'esibizione del nuovo

documento di circolazione italiano all'organo accertatore, è disposto il suo

dissequestro e rimossi i sigilli. 11 veicolo è finalmente libero di circolare in

Italia.

5.1.2.2 il veicolo non è reimmatricolato in Italia ma viene attivata la procedura di

esportazione di cui all'ari 99 CDS. Riconsegnando le targhe alla MCTC,

che ha già il documento di circolazione (trasmesso dagli organi di polizia),

vengono rilasciati da questo Ufficio un documento dì circolazione

provvisorio (foglio dì via) ed un numero di targa provvisorio secondo le

disposizioni dell'art. 99 CDS. Il veicolo, rimossi i sigilli da parte

dell'organo accertatore, è autorizzato a fare rientro, nei tempi, percorso e

modi indicati dal documento provvisorio, nel proprio Paese ovvero,

comunque, oltre il confine Italiano. Se circola in modo difforme o non

lascia il territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 99,

commi3,4e5CDS

5.1.2.3 il veicolo non è reimmatricolato in Italia né viene attivata la procedura di

esportazione (non è, cioè, richiesto il rilascio di un foglio di via per

condurlo oltre i transiti di confine). L'organo di polizia procedente chiede

alla Prefettura di applicare la sanzione accessoria della confisca

amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Dopo, la notifica del

provvedimento di confisca, il veicolo è recuperato ed alienato secondo le

procedure di quella norma. Nelle more della definizione del

provvedimento, la sua circolazione abusiva è punita secondo le

disposizioni dell'art. 213, e. 8, CDS.

5 2 Procedura alternativa qualora non sia presente il custode acquirente

Se nel territorio in cui avviene l'accertamento della violazione non è stato ancora attivato il custode acquirente, il veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 CDS ovvero a successivo sequestro deve essere fatto ricoverare presso la depositeria autorizzata dal prefetto, ai sensi del DPR 571/82.

Dopo la contestazione della violazione, se il conducente non paga immediatamente e non presta cauzione, ai sensi dell'art. 207 CDS, il veicolo è affidato al deposito autorizzato ai sensi dell'art. 8 DPR 571/82 e si possono avere diverse opzioni procedurali:

A) Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg previsti dall'alt. 207, H

veicolo è stato già reimmatricolato ovvero se sono state attivate le procedure di

esportazione ai sensi dell'art. 99 CDS, il veicolo che si trova presso il deposito

giudiziario, deve essere recuperato e preso in custodia dal conducente o da altro

avente diritto, previo pagamento delle spese dovute alla depositeria, entro 30 giorni

successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS.

a. Se interviene il pagamento prima dei 60 giorni previsti dall'ari 207, generalmente

è l'interessato che si attiva per la restituzione del veicolo. In questo caso l'ufficio

procederà alla restituzione redigendo il relativo verbale nel quale si farà menzione

del fatto che, se l'interessato non prowederà al ritiro entro 30 giorni successivi

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alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS il veicolo sarà confiscato.

b. Se decorrono i 60 giorni previsti dall'ari. 207 senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS, il veicolo è confiscato.

e. Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto, può circolare liberamente. In tali casi, infatti, non è necessario disporre il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS, perché è stato reimmatricolato ovvero è stato autorizzato, per la via più breve e con le modalità imposte, a raggiungere il confine per fare rientro nel proprio paese di immatricolazione.

B) Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg, il veicolo non è stato ancora

reimmatricolato ovvero non sono state attivate le procedure di esportazione, occorre

distinguere:

a se interviene il pagamento prima dei 60 giorni, generalmente è l'interessato che si attiva per la restituzione del veicolo. In questo caso, cessando gli effetti del fermo, l'ufficio di polizia procede con il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis, CdS, con affidamento del veicolo all'interessato, avvisandolo che, in caso di mancato ritiro entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis, CdS, il veicolo è confiscato;

b. se sono decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, lo stesso è confiscato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis, CdS;

e. se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura ai sensi delPart. 215-bis, CdS, l'organo di polizia procedente dispone il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art. 213 CDS . 11 sequestro resta operativo fino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis, CDS.

6. DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI

6.1 Può circolare in Italia anche se condotto da persona residente da oltre 60 gg;

a) il veicolo estero concesso in leasing o in locazione senza conducente a soggetto residente

in Italia da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o

dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o

altra sede effettiva.

b) II veicolo estero concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un

rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa, intestataria del veicolo estero,

costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio

economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede

effettiva.

6.2 Ai fini del controllo, occorre precisare che:

a) II veicolo in leasing o in locazione senza conducente può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia. In quest'ultimo caso, perciò, può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali

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documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme nazionali. Al momento del controllo, tuttavia, queste persone, che come detto devono essere residenti in Italia da più di 60 giorni, dovranno adeguatamente dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana (fi) che possa dar contezza all'agente di controllo del loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing. Nel caso in cui dal documento di leasing non sia possibile acquisire queste informazioni, pur non essendo previsto dalle norme il possesso a bordo di tali documenti, può essere comunque richiesta la loro esibizione ai sensi dell'art. 180. comma 8, CDS. Se i documenti non sono esibiti, si applica la sanzione per circolazione abusiva di cui all'art. 93, comma 7-bis (7).

b) II veicolo in comodato, invece, può essere concesso solo a persona fisica residente (individuata nel documento che deve trovarsi a bordo) che ha rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa intestataria straniera (UÈ o SEE). Non può essere, perciò, condotto dai suoi familiari o collaboratori. Infatti, secondo la norma dell'art. 93 comma I-ter, non è sufficiente un qualsiasi atto di comodato ma occorre che si tratti di un comodato d'uso ben definito: deve essere destinato a un lavoratore dipendente o un collaboratore dell'impresa straniera proprietaria del veicolo estero. Non costituiscono, perciò, ipotesi di deroga altri titoli di possesso o detenzione del veicolo estero diversi da quelli indicati (comodato a familiare, concessione di guida di cortesia, usufrutto del veicolo, patto di riservato dominio, ecc.) anche se adeguatamente assistiti da atto in forma scritta avente data certa. Tuttavia, la norma non richiede che l'attività del lavoratore o collaboratore che ha il veicolo in comodato sìa svolta per conto dell'impresa straniera sul territorio Italiano. Ciò che rileva, invero, è la sua residenza in Italia e, quindi, può ritenersi lecita la circolazione di tali soggetti residenti anche se il veicolo sia loro concesso in comodato unicamente per raggiungere il luogo di lavoro (e viceversa) che è ubicato all'estero o comunque per garantire loro libertà di movimento, anche se non svolgono attività lavorativa o collaborazione in Italia.

7. CONTENUTO DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

7.1 II veicolo estero concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a

lavoratore (o collaboratore) può circolare liberamente in Italia anche se condotto da

persona residente da oltre 60 giorni purché abbia a bordo documento che attesti la sua

provenienza e legittimi il possesso del conducente.

7.2 Se trattasi di veicolo immatricolato in un Paese Extra-UE, concesso in locazione, leasing o

comodato da impresa UÈ o SEE, devono essere rispettate comunque anche le disposizioni

contenute nel codice doganale comunitario.

(s) Si tratta di documentazione diversa da quella prevista dall'ari. 93, comma 1-tcr CDS di cui si dirà più avanti. In sostanza, queste persone per guidare il veicolo immatricolato all'estero in deroga, perche concesso in leasing o locazione senza conducente, devono dimostrare di far parte della società che ha sottoscritto il contratto di leasing o di noleggio, altrimenti rientrerebbero nella previsione generale del comma 1 bis dell'art 93 CDS che prevede un divieto assoluto di guida da parte di residente.

C) Infatti, ai sensi dcM'art. 180, comma 8, ultimo periodo CDS. alla violazione del comma 8 per omessa esibizione dei documenti consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo acccrtatorc, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la nolificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

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7.3 Un veicolo estero non può essere concesso in leasing, locazione o comodato a soggetto

residente in Italia da parte di un'impresa costituita in Stato Extra-UE non aderente allo

SEE.

7.4 L'impresa UÈ o SEE che ha locato, ceduto in leasing o in comodato il veicolo estero non

deve avere sede secondaria od altra sede effettiva in Italia. Se ciò accade, la locazione, il

leasing o il comodato del veicolo estero non consentono di superare il divieto generale di

guida da parte di persona residente in Italia da più di 60 gg, anche in presenza di un

documento idoneo ad attestarne il possesso.

8. DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE A BORDO IN CASO DI DEROGHE

8.1 È da considerare valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia

del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall'intestatario e recante

data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o

comodato nei confronti di un soggetto individuato) (a) e la durata della disponibilità del

veicolo. Nel caso di veicolo in comodato a lavoratore o collaboratore residente in Italia, il

documento da tenere a bordo è il relativo contratto di comodato intestato al lavoratore o

collaboratore.

8.2 11 documento deve contenere l'espressa indicazione dell'identità del locatario autorizzato

alla circolazione (sìa esso persona fisica o giuridica) ovvero del comodatario residente in

Italia (il comodato è ammesso, infatti, solo a persona fìsica).

8.3 II titolo in base al quale la persona può possedere il veicolo condiziona in modo rilevante la

legittimazione alla guida. Se, perciò, sono imposti dal locatore o dal comodante divieti di

utilizzo in determinati modi (es. divieto di sub-locazione o di cessione a terzi del

comodato), chi lo conduce in violazione di questi divieti non ha più titolo legale ai sensi ed

ai fini della norma che si commenta..

8.4 II documento deve essere sempre tenuto a bordo durante la circolazione ed esibito a

richiesta in occasione di ogni controllo stradale.

8.5 Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale. Può essere anche in copia, purché

rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza di data certa. La prova della

data certa deve essere in originale e non in copia.

8.6 L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del

Codice per l'Amministrazione Digitale. L'atto deve, perciò, avere firma digitale e data

certificata o certifìcabile digitalmente.

8.7 Data certa del documento. La data certa del documento è lo strumento fondamentale per

rendere la legittimità del titolo di possesso del veicolo certo e opponibile a terzi e ciò è

stato imposto, evidentemente, per evitare abusi nell'utilizzo del veicolo. La data certa,

infatti, permette di dimostrare giuridicamente che il documento è stato con certezza

formato o comunque sussisteva a una determinata data e, in particolare, prima del

momento della circolazione in Italia. Essa risulta necessaria, a fini probatori, solo con

riferimento ai casi in cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate. Perciò:

(") L'aver previsto nel documento l'espressa indicazione del titolo del possesso del bene lascia intendere che il possesso legittimo o fa semplice detenzionc debbano comunque risultare dal documento. Infatti, il possesso si può definire titolato in base all'esistenza o meno di una giustificazione giuridica e cioè quando trac orìgine da un atto o da una fattispecie giuridica comunque idonea a trasferire la situazione possessoria stessa. In altre parole, se, ad esempio, nel contratto di locazione del veicolo estero c'è l'espressa previsione del divieto di cessione e di detenzione da parte di terzi diversi dal destinatario del contralto, la conduzione del mezzo localo, per questi soggetti, è senza titolo del possesso e, quindi, il documento presente a bordo del veicolo è inidoneo a soddisfare le esigenze di cui all'art. 93 comma I ter CDS, Non sembra infalli ammesso un possesso non titolalo, cioè una situazione che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico costitutivo della situazione soggettiva possessoria.

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a) se la scrittura privata ha sottoscrizione autenticata, la data dell1 autenticazione della

sottoscrizione è data certa. Lo stesso dicasi nel caso in cui si tratti di atto pubblico

(redatto da notaio o pubblico ufficiale).

b) se la scrittura privata non ha sottoscrizione autentica o non è atto pubblico, la data

certa può risultare dalla registrazione dell'atto all'Ufficio del Registro (9) o

dall'opposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei

documenti per mezzo posta (I0),

e) se l'atto è sottoscritto digitalmente, si può fare riferimento anche alla marca temporale presente nella firma digitale.

d) se l'atto è stato spedito tramite PEC, la certezza della data è data dalle ricevute di

consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, che devono

essere stampate e conservare in forma cartacea per essere esibite al momento del

controllo, ma conservate anche in maniera digitale per fini probatori.

e) se non c'è nessuna delle forme sopraindicate, la prova della data certa può essere

comunque fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo (n). La prova potrà essere,

tuttavia, liberamente valutata dall'organo di Polizia che visiona l'atto.

8.8 Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. La data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.

(9) La registrazione dell'alio, sebbene non obbligatoria, appare lo strumenio più valido ed efficace per consentire il controllo da parte delle Forze di Polizia. Un atto che è stato formato all'estero se viene enunciato in Italia è soggetto a registrazione secondo le regole generali, esattamente come accade per i contralti stipulati in Italia. L'articolo 11 della Tariffa, parte II, allegala al DPR 131/1986 (Testo unico sull'imposta di registro) prevede che gli alii formati all'estero sono soggetti a registrazione al verificarsi del caso d'uso, Si ha caso d'uso quando un atto si deposita per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie ncll'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispellivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbigazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento. L'enunciazione in Italia richiede che l'atto sia registrato a norma di quanto disposto dal!'articolo 22 del citato DPR 131/1986. Tale disposizione dispone, infatti, che "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'alto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate". La data certa, oltre che con la registrazione, può essere prevista con l'apposizione di marche temporali anche elettroniche.

("') L'apposizione del timbro o dell'etichetta postale attcstante la consegna per la spedizione può, infatti, costituire strumento per provare la data certa. In pratica, tale operazione è possibile stampando il documento, piegandolo in tre parti di modo che assuma un formato idoneo alla spedizione, spillandolo ai lati e consegnarlo all'ufficio postale per la spedizione in forma raccomandata In quel momento, infatti, l'ufficio postale timbra o incolla direttamente sul documento il bollo adesivo utilizzato per certificare la data spedizione raccomandata le raccomandate che diviene anche data certa dell'esistenza dell'alto. La cosa vale solo se il timbro o l'etichetta sotto apposti sul documento e non anche nel caso in cui il documento stesso sia contenuto in una busta. In questo caso, infatti, solo la busta ha data certa. Questa forma di datazione ammette sempre la prova contraria (che non sia stato redatto l'atto prima del timbro) perche, almeno teoricamente, sarebbe possibile apporre la marcatura temporale su un foglio non compilato e compilarlo successivamente alla bisogna.

(n) Infatti, l'art. 2704 CC afferma che la data di una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticala non e in generale certa e computabile riguardo ai terzi. Diviene tuttavia certa se la scrittura è stata registrata o da quello della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore. La certezza della data dì un documento può inoltre risultare dal giorno in cui il contenuto della scrittura privata è riprodotto in un atto pubblico o da quello in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo la data anteriore della formazione del documento. In fine, se la scrittura privala contiene dichiarazioni unilaterali che non sono destinale a una persona detcrminata la sua data può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

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9. PERSONE AUTORIZZATE A CONDURRE IL VEICOLO IN LOCAZIONE

9.1 11 veicolo in locazione o comodato, nei casi sopraindicati, può essere condotto solo dalla persona che, secondo il documento con data certa, vi ha titolo legale. Occorre precisare che:

• per il veicolo locato (leasing o locazione senza conducente), il locatario indicato

nel documento può essere persona diversa da quella che conduce materialmente il

veicolo (può essere, infatti, un familiare di questi, un dipendente, un collaboratore,

purché con posizione documentata e con titolo legale di uso autorizzato dal

soggetto che ha locato). Non sembra, però, che il veicolo locato possa essere dato in

sublocazione dal locatario residente in Italia senza il permesso dell'intestatario

straniero ovvero dato a sua volta in comodato ad altri non indicati nel titolo di uso

contenuto nell'atto.

• il veicolo in comodato, invece, è utilizzabile solo dal lavoratore o collaboratore e

può essere condotto solo dal comodatario indicato nel documento. Per la restrittiva

formulazione della norma, infatti, non sembra che siano possibili forme di sub¬

comodato ad altri soggetti, neanche se il proprietario straniero lo ha autorizzato.

Infatti, la norma limita la possibilità di utilizzo (titolo legale di comodato) al

lavoratore o al collaboratore. Un familiare di questi ovvero ad altra persona diversa

non possono comunque legittimamente condurlo.

10. MANCANZA DEL DOCUMENTO A BORDO

In presenza di un veicolo in locazione o in leasing ovvero di asserito comodato a dipendente o collaboratore, ma in mancanza di documento attestante tali legittimi titoli di utilizzo a bordo del veicolo al momento del controllo di polizia, si procede nel modo seguente:

10.1 la disponibilità del veicolo si considera sempre in capo al conducente. Ciò significa che

egli è comunque obbligato in solido delle violazioni e che, ove non potrà provare il

legittimo titolo di possesso che lo abilita alla guida, sarà ritenuto responsabile dell'illecito

di cui all'ari. 93 comma 7 bis CDS.

10.2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 93, comma 7-ter. (pagamento di una

somma da euro 250 a euro 1.000) al conducente del veicolo.

10.3 Al momento del contesto, il verbale è redatto indicando il conducente come trasgressore e

come obbligato in solido. Infatti, ai sensi dell'art. 196 comma 1, ultimo periodo,

dell'illecito risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo,

la disponibilità del veicolo e, pertanto, in mancanza di documento che individui chi ha la

disponibilità, lo stesso conducente. Si dovrà, però, procedere ad eventuale aggiornamento

successivo del nominativo dell'obbligato in solido nel verbale quando si avrà contezza,

dalla lettura del documento, eventualmente esibito, chi sia il locatario o il soggetto

utilizzatore in leasing (persona fisica o giuridica, residente in Italia, che ha, a qualunque

titolo, la disponibilità del veicolo).

10.4 il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le

disposizioni dell'art. 214 CDS, in quanto compatibili.

10.5 II fermo ha durata fino all'esibizione o, comunque, in mancanza, per 60 giorni dalla

contestazione della violazione.

10.6 il documento non presente a bordo deve essere esibito agli organi di polizia entro il

termine di trenta giorni, L'invito ad esibire il documento deve risultare dal verbale (ai

sensi dello stesso art. 93 comma 7-ter). Non si applica, però, né Part. 180, comma 7 CDS

né il comma 8 dell'art. 180 stesso. Tuttavia nel verbale di contestazione è comunque

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sempre imposto l'obbligo di esibizione del documento con le modalità di esibizione previste dall'alt. 180 CDS.

10.7 Se il documento non viene esibito entro il termine di 30 gg, si applica la sanzione di cui all'art. 94, comma 3 CDS (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558) con decorrenza dei termini per la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Il richiamo alle disposizioni di questa norma serve solo per definirne l'ammontare economico della sanzione. L'art. 94 CDS, infatti, non ha nessun collegamento né diretto né indiretto con la situazione descritta dalla nuova norma trattandosi di veicolo immatricolato all'estero. Infatti le procedure previste da questa disposizione, comprese quelle di cui all'art. 94 comma 4-bis CDS, non sì applicano ai veicoli immatricolati all'estero.

11. INDIVIDUAZIONE DELLA VIOLAZIONE APPLICABILE

Le norme dell'art. 93 e. 1 bis e dell'art. 93 e. I ter CDS hanno ambiti di sovrapposizione che meritano di essere esplorati in occasione dell'attività di controllo.

11.1 Limitazione del controllo. Il presupposto per la verifica della sussistenza delle violazioni e delle deroghe è che il conducente sia residente in Italia da più di 60 giorni perché, se è residente da meno di 60 giorni, può circolare liberamente ed è inutile fare ulteriori verifiche.

112 Verifiche da compiere in presenza di guida di conducente residente da più di 60

gg-

Ciò che rende legittima la circolazione del residente da più di 60 gg nei casi di deroga sopraindicati non è solo il documento che deve trovarsi a bordo del veicolo ma, in primo luogo, la circostanza che il veicolo sia effettivamente concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato al lavoratore (o collaboratore). In assenza di documento che legittimi il titolo del possesso del conducente residente in Italia e, perciò, autorizzi la circolazione in deroga al divieto generale, spetta a chi circola fornire qualche prova (non la semplice dichiarazione) che può beneficiare della deroga e cioè che si trova nella condizione richiesta dalla norma dell'ari. 93, e. 1- ter, anche senza avere a bordo il documento.

11.2.1 Gli elementi che consentono di discriminare questa situazione di mancanza di

titolo idoneo a bordo da quella di circolazione vietata ai sensi dell'art. 93 comma 1

bis CDS sono perciò molteplici e complessi ma devono essere valutati dall'organo di

polizia stradale al momento del controllo allo scopo di orientare la sua azione

sanzionatoria verso l'applicazione dell'art. 93 e. 7-bis o di quella, meno grave, per la

violazione prevista dall'ari 93, e. 7-ter.

11.2.2 L'operatore di polizia, al momento del controllo, deve decidere se:

a considerare sussistente questa violazione (art 93, comma 7-ter CDS) salvo ovviamente verifica successiva più adeguata in ufficio, quando: i. dall'esame dei documenti del veicolo estero, questo appartiene a impresa Comunitaria o SEE che loca professionalmente veicoli o che gestisce flotte di leasing che non ha sede in Italia oppure che, comunque, in ragione dell'attività che svolge, rende verosimile supporre che lo possa aver concesso in locazione o in leasing,

ii. nel caso del comodato, la persona che lo conduce è in grado dì fornire prove o elementi che dimostrano che è collaboratore o lavoratore dipendente dell'impresa Comunitaria o SEE che è intestataria del veicolo (es busta paga,

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contratto di collaborazione, ecc.) e che la stessa non ha sedi secondarie in Italia b. ipotizzare direttamente la violazione di circolazione vietata con veicolo estero

di cui all'art. 93, comma 7 bis CDS, se, invece, al momento del controllo, manca ogni riferimento a questi indizi. In tali casi, infatti, appare più coerente con il dettato normativo l'applicazione della norma generale. Così, ad esempio, salvo prove contrarie che dovrebbe fornire il conducente residente in Italia al momento del controllo, quando è verificato che egli guida un veicolo estero che appartiene ad un soggetto privato (non imprenditore) o ad un familiare residente all'estero ovvero ad impresa che non svolge, neanche in modo accessorio, attività di concessione di veicoli in leasing o in locazione.

12. PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE PER MANCANZA DOCUMENTO A BORDO

12.1 Trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e contestazione della violazione di cui all'art. 93 comma 7-ter CDS, è sempre imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani delPaccertatore secondo le procedure di cui all'art. 207 CDS. Pertanto, in pratica, si possono avere diverse situazioni:

12.1.1 il trasgressore paga subito la sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 93

comma 7 ter o presta cauzione. 11 veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ed è

affidato in custodia al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido

reperìbile secondo le regole dell'art. 214 CDS. Il fermo permane fino all'esibizione del

documento che legittima il possesso, o comunque decorsi sessanta giorni.

12.1.2 il trasgressore non paga subito la sanzione amministrativa né presta cauzione. Il

veicolo è sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 CDS ed è perciò fatto trasportare e

custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in

mancanza, per i 60 giorni successivi. In tali casi:


a) se avviene il pagamento della sanzione entro 60 gg, il veicolo deve essere

ritirato dall1 avente diritto e preso in custodia da lui o da altro soggetto

legittimato. Se non è ritirato entro 5 giorni successivi alla pubblicazione

della comunicazione di deposito di cui all'art. 213, e. 5 CDS (a cui l'art.

214 rinvia per la procedura) è alienato ai sensi dell'art. 213 e. 5 CDS

b) se non avviene il pagamento della sanzione entro 60 gg il veicolo deve

essere ritirato dall'avente diritto e preso in custodia da lui o da altro

soggetto legittimato. Decorso tale termine, perciò, se entro i 5 giorni dalla

pubblicazione della comunicazione di deposito sopraindicato non è

acquisito in custodia dall'avente diritto, è alienato ai sensi dell'art. 213, e.

5 CDS.

e) in ogni caso, la restituzione del veicolo all'avente diritto è subordinata al pagamento delle spese di trasporto e custodia.

12.1.3 Se il veicolo è ritirato ed affidato in custodia all'avente diritto entro ì termini indicati

(entro 5 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito effettuata dopo il

pagamento o dopo i 60 gg dall'applicazione del fermo) la procedura si diversifica a

seconda che sia stato o meno esibito il documento che attesta la legittimità della

circolazione in Italia.

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12.1.3.1 Se, successivamente all'accertamento ed entro i termini sopraindicati ( avvenuto

pagamento o 60 giorni), il documento è esibito si possono avere due ipotesi:

a) se, dall'esame del documento, si verifica che la circolazione era

regolare (aveva sottoscrizione e data certa al momento dell'illecito), il

veicolo è immediatamente riconsegnato al conducente (inteso come

colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) oppure al

proprietario o al legittimo detentorc, ovvero a persona delegata dal

proprietario ed è libero da vincoli;

b) se, dall'esame del documento si verifica la ricorrenza del divieto di

circolazione al momento dell'accertamento (12), si applica nei confronti

del conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato

sorpreso alla guida) anche la sanzione per violazione del divieto di cui

al nuovo art. 93 comma 1 bis CDS (con decorrenza del termine per la

notifica del verbale dalla data di esibizione del documento). 11 veicolo,

tuttavia, in tali casi non viene sequestrato perché, al momento

dell'esibizione, la circolazione in deroga al divieto è comunque

legittima. Il veicolo, perciò, non passa dallo stato di fermo a quello di

sequestro ma è riconsegnato, libero da vincoli, all'avente diritto.

12.1.3.2 Se il documento avente sottoscrizione e data certa non è esibito entro il

termine di 60 giorni dalla contestazione:

a) il veicolo resta in stato di fermo amministrativo ma è affidato in

custodia al conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito

era stato sorpreso alla guida) oppure al proprietario o ad altro

obbligato in solido ai sensi dell'art. 214. Lo stato di fermo dura per 60

giorni dalla data violazione.

b) al conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato

sorpreso alla guida del veicolo estero) si applica la sanzione di cui

all'art. 94, comma 3 CDS (sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 712 a euro 3.558) con decorrenza dei termini per

la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per

la presentazione dei documenti.

12.1.3.3 In relazione alla diversa durata del termine di esibizione rispetto a quello del

fermo amministrativo, si possono verificare due situazioni particolari:

a) il documento non è esibito entro 60 gg. Dopo 30 gg

dall'accertamento si applica la sanzione art. 94 e. 3 CDS. Il veicolo

resta comunque in stato di fermo fino al 60° giorno. Solo dopo che è

decorso questo termine, il veicolo è libero dal fermo. Se si trova

ancora presso una depositerìa, perché non è stato preso in custodia dal

trasgressore al momento dell'accertamento o trascorso il termine

indicato, l'organo dì polizia procedente comunica alla Prefettura per la

pubblicazione della comunicazione finalizzata all'alienazione del

veicolo

b) il documento è esibito oltre i 30 gg ma prima di 60 gg. Dopo 30 gg

si applica comunque la sanzione dell'art. 94 e. 3, ma il veicolo è libero

Viene accertato che, al momento del controllo sulla strada, non aveva valido titolo di possesso del veicolo perché non era mai stato stipulato un contrailo di locazione, leasing o comodato a dipendente o lavoratore oppure che il contralto era stalo redatto in data successiva all'accertamento della circolazione.

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dal fermo amministrativo dal momento dell'esibizione. Se il veicolo è ancora in deposito (custode acquirente) perché non preso in custodia dal trasgressore al momento dell'accertamento né ritirato dopo l'esibizione del documento, l'organo di polizia procedente, valutato che sono trascorsi infruttuosamente i 60 giorni, comunica alla Prefettura per la pubblicazione finalizzata all'alienazione del veicolo.

13. AMBITI IN CORSO DI APPROFONDIMENTO

Per alcune particolari situazioni, di seguito indicate, in cui la nuova normativa dovrà essere raccordata con altre disposizioni, non espressamente richiamate, sono in corso approfondimenti. In linea generale, dovrà essere meglio chiarito se il veicolo estero non possa essere condotto da residente in Italia ovvero se i casi elencati, siano da considerarsi estranei al campo di applicazione delle nuove disposizioni. Al riguardo si fa riserva di istruzioni all'esito delle verifiche che saranno compiute durante la fase di approfondimento delle nuove norme.

13.1 Veicolo di impresa europea di noleggio senza conducente che loca a impresa di noleggio

italiana che, a sua volta, loca a persona residente in Italia che conduce il veicolo.

13.2 Veicolo di impresa europea di leasing che concede veicolo a impresa di noleggio italiana

che, a sua volta, loca a residente in Italia che conduce il veicolo.

13.3 Veicolo immatricolato a San Marino, concesso in comodato a dipendente o collaboratore

di impresa Sammarinese che risiede in Italia. Infatti, pur trattandosi di comodato a favore

di lavoratore o collaboratore, sembrerebbe non rientrare nella previsione di cui all'art. 9,

e. I-ter perché San Marino non appartiene ali'UÈ o allo SEE ed è necessario tener

presente l'eventuale portata della norma in relazione agli Accordi di buon vicinato in

essere tra Italia e San Marino.

13.4 Veicolo dello Stato Città del Vaticano, nelle condizioni indicate dal punto precedente, in

relazione agli Accordi vigenti tra il nostro Paese e quello Stato.

13.5 Veicolo immatricolato all'estero condotto da cittadino residente nel comune di Campione

d'Italia.

13.6 Veicolo privato munito di targa diplomatica estera e condotto dall'agente diplomatico,

residente in Italia e in servizio presso ambasciate o corpi diplomatici.

13.7 Veicolo privato, immatricolato all'estero, del personale civile e militare italiano in

servizio presso gli Organismi Internazionali ed i Comandi NATO che mantiene la

residenza in Italia, in relazione alle convenzioni e agli accordi bilaterali che regolano i

rapporti tra la NATO e i Paesi ospitanti.

13.8 Veicolo di impresa europea di trasporto che ha sede secondaria (ovvero altra sede

effettiva) in Italia che loca senza conducente a impresa di trasporto Italiana per attività di

trasporto in Italia che lo fa guidare a conducente dipendente (o socio, ecc.) residente in

Italia (ai sensi e con limiti art. 84 CDS).

13.9 Veicolo di impresa europea di trasporto che loca senza conducente a impresa di trasporto

Italiana appartenente allo stesso gruppo d'impresa per attività di trasporto in Italia con

conducente residente in Italia dipendente dell'impresa italiana.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SI TROVA IN ITALIA DA OLTRE 1 ANNO (art. 132 CDS)

14. AMBITO DEL DIVIETO

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ALLEGATO 3

Principio generale: II veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia secondo le regole della circolazione internazionale, cioè da persona non residente in Italia (ovvero residente da meno di 60 gg), può comunque permanere in Italia al massimo per un anno. Oltre questo termine la sua circolazione è vietata.

Deroghe: il veicolo estero presente sul territorio da più di un anno può circolare solo se è stato concesso a persona residente in Italia in leasing, locazione senza conducente o dato in comodato a lavoratore residente da parte di intestatario straniero non avente sede in Italia.

14.1 valgono le considerazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3.

14.2 si applica anche al proprietario del veicolo estero che non risiede in Italia e lo conduce

personalmente in Italia.

14.3 al di fuori delle deroghe indicate la circolazione è vietata anche se c'è a bordo il

documento che autorizza la conduzione a titolo di comodato.

14.4 salvo casi di deroga, la violazione ricorre solo se è provata la permanenza del veicolo in

Italia per oltre un anno.

14.5 se condotto da persona residente in Italia da oltre sessanta giorni, si applica anche la

sanzione dell'art. 93 comma 7 bis CDS. Infatti i due illeciti, avendo una diversa

oggettività giurìdica e diversi presupposti di fatto, possono concorrere tra di loro.

15. CONTENUTO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

15.1 Scaduto il termine di un anno di permanenza continuativa in Italia, il veicolo non può più circolare sul territorio nazionale, neanche se condotto da straniero non residente e, quindi, l'intestatario straniero deve:

• reimmatricolare il veicolo in Italia,

• oppure, in alternativa, portarlo fuori dal territorio nazionale chiedendo al

competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di

circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa

targa provvisoria, ai sensi dell'art. 99 CDS.

15 2 In tali casi, a completamento della procedura, l'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

16. COSA ACCADE SE CIRCOLA DA OLTRE UN ANNO

16.1 L'intestatario o altra persona non residente in Italia che circola con veicolo straniero che

si trova in Italia da oltre un anno è soggetto a sanzione amministrativa (pagamento di una

somma da euro 712 a euro 2.848).

16.2 II documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore (ai sensi

dell'art. 216 CDS) e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio.

16.3 II veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non sia reimmatricolato

o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (attivando la procedura di

cui all'art. 99 CDS). Se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni è sottoposto a

confisca amministrativa.

16.4 La violazione dell'art. 132, comma 5 CDS, può concorrere con quella dell'art. 93, comma

7-bis CDS, qualora il veicolo circola in Italia da oltre un anno e alla guida si trova

persona residente in Italia da oltre 60 giorni.

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ALLEGATO 3

17. PROCEDURA OPERATIVA PRATICA PER CIRCOLAZIONE VIETATA CON

VEICOLO ESTERO OLTRE UN ANNO (art. 132, e. 5 bis CDS)

17.1 SÌ applica la stessa procedura operativa prevista per Part. 93 comma 7-bis CDS per violazione del divieto di circolazione da parte di residente in Italia (v. paragrafo A).

18. DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

18.1 II veicolo immatricolato all'estero che è concesso in leasing, locazione senza conducente

a persona (fisica o giuridica) residente in Italia ovvero dato in comodato a lavoratore o

collaboratore residente in Italia, può circolare oltre l'anno senza procedere a

reimmatricolazione o esportazione

18.2 A bordo del veicolo ci deve essere documento idoneo (v. paragrafo 8)

19. CONCORSO CON NORME DOGANALI

19.1 Per i veicoli immatricolati in Stati Uè non ci sono vìncoli doganali. Si applica solo la sanzione prevista da tale norma.

Per veicoli immatricolati in Stati Extra Uè, invece, valgono anche le norme doganali che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra questa violazioni e quelle doganali.

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ALLEGATO 4 SCHEDA ILUSTRATIVA ALLEGATA (ALL 4)

RESPONSABILITÀ' SOLIDALE DELLE VIOLAZIONI

Testo integrato dell'uri. 1% del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della strada e successive modifica/ioni risultante dalle modifiche apportale dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113

Art. 196

Principio di solidarietà

I. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecimiaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario,

l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-his, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi I-bis e I-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

(commi 2-4 omissis)

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE

l. NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ' SOLIDALE DELLE VIOLAZIONI

1.1 PRINCIPI GENERALI (IMMUTATI)

1.1.1 Delle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde come obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta:

• il proprietario del veicolo se trattasi di veicolo isolato;

• il proprietario del rimorchio (o semirimorchio) se trattasi di veicolo

complesso (autotreno, autoarticolato autosnodato).

La responsabilità solidale è esclusa se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà. 1.12 Quando il veicolo è ceduto in usufrutto, venduto con patto di riservato dominio o utilizzato a titolo di locazione finanziaria, in vece del proprietario, rispondono come obbligati in solido rispettivamente, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Tutti i soggetti sopraindicati sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provino che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.

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ALLEGATO 4

1.1.3Nelle ipotesi di locazione senza conducente (art. 84 CDS) al posto del proprietario del veicolo O risponde solidalmente il locatario. Per questo soggetto non sembra ammessa prova contraria della circolazione contro la sua volontà.

1.2 ECCEZIONI (MODIFICATE DA NUOVA NORMA)

1.2.1 La nuova norma dell'art, 196, interviene sul regime generale

sopraindicato prevedendo nuovi casi di responsabilità solidale, riferibili a

persone che hanno rapporto di utilizzazione non occasionale del veicolo,

pur non avendo su di esso i diritti reali di cui sopra. In particolare, la

nuova norma, prevede la responsabilità soldale nei confronti di:

• Utilizzatore temporaneo registrato (art. 94, e. 4 bis)

• Conducente del veicolo estero (artt. 93, cl-bis e I-ter CdS e art. 132,

e. 3, Cds)

1.2.2 Nei casi di intestazione per uso temporaneo (art. 94, comma 4-bis) (2),

al posto del proprietario, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo

del veicolo. Si tratta di una casistica molto ampia ed eterogenea di

soggetti che non sono proprietari ma che hanno la disponibilità

temporanea del veicolo (sono diversi dall'intestatario risultante al PRA).

In particolare:

12.21 in caso di variazione della denominazione dell'intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel PRA, risponde in solido con l'autore della violazione non il proprietario indicato al PRA ma il soggetto che ha annotato l'operazione di variazione all'archivio veicoli della MCTC;

1.2.2.2 in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a titolo di comodato (3), risponde in solido il

(') Ma, secondo Cass. Civ, Scz. VI, 2, 5.6.2018 n. 14452, anche la società localrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatario di cui all'ari. 196, e. 1 CDS, sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti.

Ò Secondo l'ari. 94, comma 4-bis CDS. Fallo salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 94. da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circola/ìonc ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, devono essere dichiarati daU'avenlc causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 94 CDS. Il regolamento indica in modo dettagliato quali sono i casi in cui deve essere fatta l'annotazione e chi deve farla (v. art. 247 bis CDS)

(3) II proprietario (od il "trusiec"), il locatario (nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l'usufruttuario, l'acquirente (nell'ipotesi di acquisto con patto di riservalo dominio, previo assenso del venditore) possono concedere a terzi l'utilizzo del veicolo a titolo dì comodato essenzialmente gratuito. I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Il comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale in quanto il codice civile non impone vincoli di forma. Tuttavia, per renderlo opponibilc a

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ALLEGATO 4

comodatario fino alla data di scadenza del relativo contratto indicata nell'archivio veicoli della MCTC. Occorre precisare che:

a) nel caso di comodato familiare, sono

esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di

circolazione i componenti del nucleo familiare,

purché conviventi. Tuttavia, se la comunicazione

alla MCTC è stata effettuata, il familiare convivente

diviene obbligato in solido.

b) nel caso di comodato di veicolo aziendale,

per periodi superiori ai 30 giorni, è previsto sia

annotato il comodato solo nel caso di:


• veicoli di proprietà di case costruttrici che

vengano da queste concesse in comodato, a

soggetti esterni alla struttura organizzativa

d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche,

ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza

connesse a particolari eventi;

• veicoli in disponibilità di aziende (comprese le

case costruttrici) o di enti (pubblici o privati), a

titolo di proprietà, di acquisto con patto di

riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di

locazione senza conducente che vengano da

queste concessi in comodato d'uso gratuito ai

propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed

ai collaboratori dell'Azienda (4).


1.2.2.3 in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30

giorni, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia

giudiziale, risponde come obbligato in solido l'affidatario del

veicolo riportato sulla carta di circolazione; la norma non trova

applicazione in caso di sequestro o fermo amministrativo che,

peraltro, non consentono l'uso del veicolo.

1.2.2.4 in caso di locazione senza conducente di autoveicoli,

motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai 30 giorni,

terzi occorre sia redatto in forma scritta e registrato. Il subcomodato (comodatario clic a sua volta concede ad altro soggetto l'uso del veicolo) non rientra tra le ipotesi contemplate.

Per essere obbligatoria l'annotazione si richiede la sussistenza dell'uso esclusivo e personale del veicolo. Perciò, non danno luogo a mutamento di responsabilità solidale (perché la predetta nonna dell'alt. 94, comma 4 bis non si applica) nel caso di disponibilità del veicolo a titolo dì:

• fringe-benfit (retribuzioni in natura, quindi non gratuite, consistenti nell'assegnazione di

veicoli aziendali ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro che per esigenze

private),

• utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (veicoli utilizzati per attività lavorative e utilizzali dal

dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o l'abitazione o nel tempo libero),

• utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti.

Circolare prot, n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019


ALLEGATO 4

risponde come obbligato in solido (fino scadenza del relativo contratto) il nominativo indicato come locatario nell'archivio nazionale veicoli.

1.2.2.5 in caso di veicolo intestato a persone incapaci () risponde

come obbligato in solido il genitore o il tutore, quale risulta dal

provvedimento adottato dal giudice tutelare, ed indicato

nell'archivio veicoli della MCTC.

1.2.2.6 in caso di veicoli intestati a persona deceduta, nelle more della

definizione della successione che definisca la proprietà del

mezzo, risponde come obbligato in solido l'erede che utilizza

effettivamente il veicolo da più di 30 giorni. Questa persona,

infatti, è tenuta a trascrivere la sua utilizzazione temporanea

nell'archivio nazionale veicoli MCTC

1 2.2.7 in caso di veicolo con contratto "rent to buy" (É) risponde come obbligato in solido la persona indicata come utilizzatore nell'archivio nazionale veicoli MCTC

1.2.2.8 in caso di temporanea disponibilità, per periodo superiore a 30 gg, di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e immatricolati in uso proprio, conseguente ad affìtto di azienda o a ramo della stessa, risponde come obbligato in solido l'imprenditore che ha affittato l'azienda o ramo di essa (7). Anche in tutti questi casi, stando al tenore letterale della norma dell'ari 196 CDS, per escludere la responsabilità solidale, non sembra ammessa prova contraria della circolazione contro la volontà dell'intestatario temporaneo.

.2.3 La responsabilità solidale dei soggetti sopraindicati può essere considerata ai finì dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal CdS solo in presenza dalle annotazioni risultanti dalla carta di circolazione o nell'Archivio Nazionale dei veicoli, con le quali è attestato che l'avente titolo ha provveduto a registrare, prima della commissione dell'illecito, l'utilizzazione temporanea che rende legittima la responsabilità solidale da parte di questi anziché del proprietario. In caso di mancata annotazione per omissione di richiesta degli interessati entro i termini previsti dall'alt. 94 CdS, si continua a considerare

C) Sono ritenuti incapaci di agire, in modo assoluto, i minori degli anni 18 e gli interdetti, giudiziali (qualora l'interdizione sia disposta con sentenza del giudice) e legali (quando ciò sia stabilito dal giudice penale quale pena accessoria a seguilo della condanna per taluni reati).

(6) Prassi contrattuale caratterizzata dalla possibilità, da parte del potenziale acquirente, di acquisire immediatamente la disponibilità del bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, e dalla possibilità di acquistarne la proprietà, a scadenza del termine prefissato, pagando ima somma a saldo del prezzo che. in tutto o in parte, tiene conto di quanto già anticipato mediante il versamento dei canoni.

O Tale ipotesi, infatti, rientra nella fattispecie residuale di cui alla lettera e) dcll'art. 247 bis regolamento CDS. Nelle more dell'attivazione di apposita procedura informatica, i dati identificativi dell'uliiizzatore (nome e cognome/denominazionc dell'impresa, residenza/sede) devono essere annotali nelle righe descrittive della carta di circolazione (ramile, a seconda del caso, apposito tagliando di aggiornamento o emissione di un duplicato della carta di circolazione.

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ALLEGATO 4

obbligato in solido il proprietario del veicolo risultante dall'Archivio Nazionale dei Veicoli.

1.2.4 Nel caso di veicolo estero condotto da residente in Italia da più di 60 gg

(art. 93, commal-bis CDS) risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

1.2.5 Nel caso di veicolo estero in leasing, in locazione senza conducente

ovvero ceduto in comodato a lavoratore o collaboratore risedente in

Italia da parte di impresa straniera di Stato membro UÈ o SEE che non ha

sede in Italia (art. 93 comma 2-ter), risponde solidalmente la persona

residente in Italia che, sulla base del titolo riportato nel documento

presente a bordo, ha la disponibilità del veicolo, se non prova che la

circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

TUTTAVIA, se, al momento del controllo non viene esibito il

documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è

sempre considerato il conducente.

1.2.6 Nel caso di veicolo estero presente in Italia da oltre 1 anno, condotto

da persona non residente in Italia (art. 132 CDS), della violazione

risponde come obbligato in solido il proprietario straniero del veicolo (o

altro soggetto straniero che risponde in sua vece, se ricorre il caso).

1.2.7 Nel caso di veicolo estero presente in Ttalia da oltre 1 anno in leasing,

in locazione senza conducente ovvero ceduto in comodato a lavoratore

o collaboratore risedente in Italia da parte di impresa straniera di Stato

membro UÈ o SEE che non ha sede in Italia (art. 132 ed art. 93 comma

I-ter), risponde solidalmente la persona residente in Italia che, sulla base

del titolo riportato nel documento presente a bordo, ha la disponibilità del

veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta

contro la sua volontà. TUTTAVIA, se, al momento del controllo non

viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo,

responsabile in solido è sempre considerato il conducente.

Circolare prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019


ALLEGATO 5

OGGETTO: verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi deii'art. 207 CDS a seguito della violazione deii'art. 93/7-bis o 132/5° CdS

In data / / alle ore in località

Comune dì Provincia di noi sottoscritti

Uff li/Agenti

appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al:

Fermo amministrativo si sensi dell'ari. 207 CdS in quanto, a seguito della violazione ai sensi dell'ari.:

LI 93/7-bis Codice della Strada L 132/5 Codice della Strada,

il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione.

del veicolo tipo targato telaio

per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. a carice di

nato a il giorno / /

telefono , e di proprietà di nato a il giorno

/ / telefono , per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione,

si da dato atto che □ E' STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N. :

H NON E1 STATO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda dì descrizione che costituisce parte integrante del presente

verbale al Custode -acquirente convenzionato

con deposito temporaneo in Comune di via/piazza

ed, entro le successive 24 ore, nel deposito definitivo in Comune di

vìa/piazza.

I documento di circolazione D VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

[ I NON VIENE RITIRATO IN QUANTO

AVVERTENZE

• II proprietario, il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'art. 196 Codice della Strada, è invitato a ritirare il veicolo

dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositerà e comunque decorsi 60 giorni

dalla data del presente verbale.

• ti veicolo restituito sarà libero di circolare se vengono adempiute le formalità indicate dall'art. 93/7-bis o 132/5 CDS

(reimmatricolazione o esportazione), in mancanza delle quali, il medesimo veicolo dovrà essere assunto in custodia dal

proprietario ovvero dal trasgressore o da uno dei soggetti indicati dall'art. 196 CDS, in quanto sottoposto a sequestro

amministrativo ai sensi deii'art. 93/7-bis o 132/5 CDS.

• L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dal

presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositerà, entro 5 giorni successivi alla

pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo, questo sarà trasferito in proprietà al custode

acquirente convenzionato.

• Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto

- Ufficio Territoriale del Governo di o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di

Pace di. ./

Il Custode II Conducente/Proprietario l Verbalizzanti

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ALLEGATO 6

OGGETTO: verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'ari. 207 CDS a seguito della violazione dell'ari 93/7-bis o 132/5 CDS.

In data I / alle ore in località

Comune di Provincia di noi sottoscritti

Uff.li/Agenti

appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al:

Fermo amministrativo si sensi dell'ari. 207 Codice della Strada in quanto, a seguito della violazione ai sensi dell'ari:

D 93/7-bis Codice della Strada l I 132/5 Codice della Strada

il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione.

del veicolo tipo targato telaio

per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. a carico di

nato a _ il giorno /_ I

telefono , e di proprietà di nato a il giorno

/ / telefono , per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione,

si da dato atto che D E1 STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N. :

~l NON E' STATO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente

verbale al Custode individuato ai sensi dell'ari 8 DPR 571/1982

con deposito nel Comune di via/piazza

II documento di circolazione n VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

□ NON VIENE RITIRATO IN QUANTO

AVVERTENZE

• II proprietario, il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'ari. 196 Codice della Strada, è invitato a ritirare il veicolo

dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositeria e comunque decorsi 60 giorni

dalia data del presente verbale.

• II veicolo restituito sarà libero di circolare se vengono adempiute le formalità indicate dall'ari. 93/7-bis o 132/5 CDS

(reimmatricolazione o esportazione), in mancanza delle quali, il medesimo veicolo dovrà essere assunto in custodia dal

proprietario ovvero dal trasgressore o da uno dei soggetti indicati dall'ari 196 CDS, in quanto sottoposto a sequestro

amministrativo ai sensi dell'ari. 93/7-bis o 132/5 CDS.

• L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dal

presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositeria entro 30 giorni successivi alla

pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo (giacente da oltre 6 mesi nella depositeria)

questo sarà considerato abbandonato e cosi alienato a favore dell'Agenzia del demanio.

• Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al

Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al

Giudice di Pace di. ^____ ./

Il Custode II Conducente/Proprietario I Verbalizzanti

Circolare prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019


ALLEGATO 7

OGGETTO: Invito a dichiarare ta propria rcsidcnza/domicilio/dimora attuale e la decorrenza della stessa.

In data / / alle ore in località Comune di

Provincia di davanti ai sottoscritti

Uff.li/Agcnti ____ " appartenenti

all'Ufficio di cui sopra, è presente^ _______ __ nato a

_________ il giorno / / telefono ,

identificato a mezzo di _ ___ conducente del veicolo

immatricolato in con targa , di proprietà di

nato a il

/ / residente in

Avendo i verbalizzanti la necessità di verifìcare l'eventuale divieto di circolare da parte di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni con veicoli immatricolati all'estero, lo stesso viene invitato a:

□ per i cittadini extracomunitari. dichiarare la propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale ed il

tempo dal quale essa è effettiva

D per i cittadini italiani, dell Unione europea e cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

autocertificazione sulla propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale ed il tempo dal quale essa è

effettiva A tale scopo:

□ dichiara/autoccrtifica di essere residente in

_J dichiara/autoccrtifica di non essere residente ma dimorante o domiciliato sul territorio italiano in

__ presso ___

Lo stesso viene informato che, sulla base delle dichiarazioni di cui sopra, saranno compiuti degli accertamenti per verificarne la veridicità e che. in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale. Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dall'interessato e dai verbalizzanti.

Il Dichiarante/conducente del veicolo I Verbalizzanti

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M^IHF.MOT.REGISTRO UFFICIAl^.U.0033292.20-13-2018

 
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